Art. 5
In vigore dal 22 nov 2024
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Germania trasmette alla Commissione le informazioni seguenti:
a)
l'importo complessivo (capitale e interessi sul recupero) che deve essere recuperato presso WestSpiel;
b)
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e di quelle previste per conformarsi alla presente decisione;
c)
documenti che comprovino che a WestSpiel è stato ordinato di rimborsare l'aiuto di cui all'.
2. La Germania tiene informata la Commissione in merito ai progressi delle misure nazionali adottate per attuare la presente decisione, fino al completo recupero degli aiuti di cui all'. Su semplice richiesta della Commissione, la Germania trasmette immediatamente informazioni sulle misure già adottate e su quelle pianificate per conformarsi alla presente decisione. Essa fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo agli importi dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso WestSpiel. La Germania riferisce inoltre alla Commissione se e in che modo è stata applicata la clausola di indennizzo di cui al considerando 209.
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