Art. 3
In vigore dal 22 nov 2024
1. La Germania recupererà l'aiuto incompatibile di cui all' presso WestSpiel, che si è fusa con WestSpiel GmbH ed è ora denominata «Merkur Spielbanken NRW GmbH».
2. Le somme da recuperare includono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione di WestSpiel fino a quella dell'effettivo recupero.
3. La Germania provvede affinché WestSpiel non riceva alcuna compensazione per gli importi oggetto della presente decisione. In particolare, WestSpiel non riceverà, direttamente o indirettamente, dalla Germania importi dovuti all'applicazione della clausola di indennizzo del contratto di compravendita di WestSpiel.
4. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto, conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (89).
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