Art. 8

Accantonamento per i rischi finanziari

In vigore dal 14 nov 2024
Accantonamento per i rischi finanziari Tenuta in debita considerazione la natura delle attività della BCE, il Consiglio direttivo può costituire nello stato patrimoniale della BCE un accantonamento per rischi finanziari. Il Consiglio direttivo decide sull’ammontare e sull’utilizzo dell’accantonamento in base a una stima motivata dell’esposizione al rischio della BCE.
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