Art. 9

Norme di valutazione dello stato patrimoniale

In vigore dal 14 nov 2024
Norme di valutazione dello stato patrimoniale 1.   Se non specificato altrimenti nell’allegato I, per la valutazione degli elementi dello stato patrimoniale sono utilizzati i tassi e i prezzi correnti di mercato. 2.   La rivalutazione di posizioni in oro, di strumenti denominati in valuta estera, di titoli (diversi dai titoli classificati come detenuti fino a scadenza, dai titoli non negoziabili, e dai titoli detenuti per finalità di politica monetaria contabilizzati al costo ammortizzato), così come di strumenti finanziari, sia in bilancio sia fuori bilancio, è effettuata a fine esercizio ai tassi e ai prezzi medi di mercato. 3.   Per le posizioni in oro non si effettua alcuna distinzione fra le differenze da rivalutazione di prezzo e di cambio, bensì è contabilizzata un’unica differenza da rivalutazione dell’oro, basata sul prezzo in euro per unità di peso di oro, derivante dal tasso di cambio euro/dollaro statunitense alla data della rivalutazione trimestrale. Per le posizioni in valuta estera, comprese le operazioni in bilancio e fuori bilancio, la rivalutazione è effettuata distintamente per ogni valuta. Ai fini del presente articolo, le quote detenute di diritti speciali di prelievo (DSP), comprensive delle consistenze designate nelle valute estere sottostanti il paniere dei DSP, sono trattate come un’unica posizione. Per i titoli, la rivalutazione è effettuata distintamente per ogni singolo codice, vale a dire per lo stesso tipo/numero ISIN, mentre le opzioni incorporate non sono separate a fini valutativi. I titoli detenuti a fini di politica monetaria o ricompresi nelle voci «Altre attività finanziarie» o «Varie» sono trattati come disponibilità separate. 4.   I titoli negoziabili detenuti per finalità di politica monetaria sono trattati come disponibilità separate e valutati al prezzo di mercato o al costo ammortizzato, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore, sulla base di considerazioni di politica monetaria. 5.   I titoli classificati come detenuti fino a scadenza sono trattati come disponibilità separate, valutati al costo ammortizzato, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore. Il medesimo trattamento si applica ai titoli non negoziabili. I titoli classificati come detenuti fino a scadenza possono essere venduti prima della loro scadenza al verificarsi di una delle seguenti condizioni: a) se la quantità venduta è considerata non significativa rispetto all’ammontare totale del portafoglio titoli detenuti fino a scadenza; b) se i titoli sono venduti durante il mese precedente la data di scadenza; c) in circostanze eccezionali, quali un deterioramento significativo del merito di credito dell’emittente.
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