Art. 3

In vigore dal 5 nov 2024
Qualora sulla posizione di cui all’ possano avere ripercussioni nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima o durante la 120a sessione del Consiglio dei membri, i rappresentanti dell’Unione chiedono che l’adozione delle decisioni relative alla revisone della norma commerciale per gli oli d’oliva e gli oli di sansa d’oliva e il metodo per determinare il contenuto di cere ed esteri etilici degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare sia rimandata finché non sia stata definita la posizione dell’Unione sulla base di tali nuove informazioni.
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