Art. 2
In vigore dal 5 nov 2024
Gli adattamenti tecnici di altri metodi o documenti del COI possono essere approvati dai rappresentanti dell’Unione in sede di Consiglio dei membri del COI («Consiglio dei membri») senza un’ulteriore decisione del Consiglio, qualora risultino da modifiche relative alla revisione della norma commerciale per gli oli d’oliva e gli oli di sansa di oliva, o al metodo per determinare il contenuto di cere ed esteri etilici degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare.
Storico versioni
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