Art. 2

In vigore dal 24 ott 2024
Gli Stati membri dell’Unione che sono membri del Consiglio dell’ICAO, in conformità dei trattati, esprimono congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, la posizione di cui all’, paragrafo 1. Gli Stati membri dell’Unione in conformità dei trattati esprimono congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, le posizioni di cui all’, paragrafi 2 e 3.
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