Art. 1
In vigore dal 24 ott 2024
1. La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 233a sessione del Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale, o in una sessione successiva, è di sostenere gli emendamenti proposti del capo 1, del capo 3, paragrafi C, D, G e H, e del capo 8, paragrafi H e I dell’annesso 9 della convenzione di Chicago contenuti nell’emendamento 30 di tale annesso che figura nella lettera agli Stati EC 6/3 - 24/67 dell’ICAO.
2. La posizione da adottare a nome dell’Unione, a condizione che il Consiglio dell’ICAO adotti senza modifiche sostanziali gli emendamenti proposti di cui al paragrafo 1, è di non registrare alcun disaccordo e di notificare la conformità con gli emendamenti adottati in risposta alla pertinente lettera agli Stati dell’ICAO.
3. Qualora il diritto dell’Unione si discostasse dai SARP modificati successivamente alla data prevista per la loro applicazione, la posizione da adottare a nome dell’Unione è che un’eventuale differenza tra il diritto dell’Unione e tali SARP specifici sia notificata all’ICAO conformemente all’articolo 38 della convenzione di Chicago. In tale caso la Commissione presenta al Consiglio, per discussione e approvazione, a tempo debito e almeno due mesi prima dell’eventuale termine fissato dall’ICAO per la notifica delle differenze, un documento preparatorio che illustri in dettaglio le differenze che gli Stati membri devono notificare all’ICAO a nome dell’Unione.
Storico versioni
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