Art. 2
In vigore dal 15 lug 2024
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’esecuzione tecnica dell’azione di cui all’ è affidata al segretariato tecnico dell’OPCW.
3. L’OPCW svolge il compito di cui al paragrafo 2 sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine l’AR conclude gli accordi necessari con l’OPCW.
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