Art. 1
In vigore dal 15 lug 2024
1. In vista dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l’Unione sostiene l’attuazione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione attraverso un’azione operativa.
2. Gli obiettivi dell’azione di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:
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integrare le conoscenze e le competenze per le metodologie, i protocolli e le attività di investigazione (ad es. dispiegamenti, ecc.);
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continuare ad assicurare il rispetto della condivisione delle informazioni probatorie, come indicato nel punto 12 della decisione OPCW C-SS-4/DEC.3 del 26-28 giugno 2018 dal titolo «Affrontare la minaccia posta dall’uso di armi chimiche», al fine di conservare e fornire informazioni ai pertinenti organismi investigativi.
3. L’azione di cui al paragrafo 1 è esposta in dettaglio nel documento di progetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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