Art. 18

Fatturazione dei costi del servizio per le spese generali amministrative

In vigore dal 12 lug 2024
Fatturazione dei costi del servizio per le spese generali amministrative 1.   All’inizio di ogni anno civile viene emessa una fattura intestata ai beneficiari di prestiti relativa ai costi del servizio per le spese generali amministrative sostenute nel corso dell’anno civile precedente. 2.   I pagamenti effettuati dai beneficiari per i costi del servizio costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell’, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
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