Art. 16
Fatturazione dei costi di finanziamento
In vigore dal 12 lug 2024
Fatturazione dei costi di finanziamento
1. Il costo del finanziamento è calcolato in relazione a ciascuna erogazione alla fine del periodo di vigenza del tasso di interesse stabilito nell’avviso di conferma.
2. La fatturazione ha luogo al termine del periodo di vigenza del tasso di interesse stabilito nell’avviso di conferma. In relazione alle erogazioni per le quali il bilancio generale dell’Unione si fa carico dei costi o del rimborso del capitale - come le erogazioni registrate come entrate con destinazione specifica esterne a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 e lo strumento AMF +, qualora l’Ucraina richieda sovvenzioni per i relativi costi - e alle erogazioni di prestiti nell’ambito dello strumento per l’Ucraina, le fatture possono essere raggruppate per trimestre o in una fattura annuale che copre i quattro trimestri dell’anno.
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