Art. 1
In vigore dal 25 giu 2024
L’importo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo («FES») devono versare a titolo di seconda quota per il 2024 è fissato a 500 000 000 EUR, così versati:
a)
per la Commissione 400 000 000 EUR; e
b)
per la Banca europea per gli investimenti (BEI) 100 000 000 EUR.
Storico versioni
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