Art. 1

Art. 1

In vigore dal 25 giu 2024
L’importo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo («FES») devono versare a titolo di seconda quota per il 2024 è fissato a 500 000 000 EUR, così versati: a) per la Commissione 400 000 000 EUR; e b) per la Banca europea per gli investimenti (BEI) 100 000 000 EUR.
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