Art. 4

In vigore dal 20 giu 2024
1.   Entro quattro mesi dalla notifica della presente decisione, la Germania presenta una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste ai fini della conformità alla presente decisione, in particolare per garantire che le misure di aiuto siano abolite. In particolare, la Germania presenta le informazioni seguenti: a) una descrizione dettagliata delle misure adottate per porre fine ai regimi di aiuti; b) spiegazioni dettagliate sulla metodologia di calcolo scelta al fine di stabilire l’imposta sugli intrattenimenti. 2.   Entro sei mesi dalla notifica della presente decisione, la Germania trasmette le informazioni seguenti: a) calcolo dell’importo degli aiuti ricevuti da ciascuno dei beneficiari nell’ambito dei regimi di aiuti di cui all’ fino al termine dell’esercizio fiscale precedente la notifica della presente decisione; b) calcolo dell’importo (capitale e interessi) che deve essere recuperato fino al termine dell’esercizio fiscale precedente la notifica della presente decisione. 3.   Entro quattro mesi a decorrere dalla data in cui termina l’esercizio fiscale in corso, la Germania trasmette le informazioni seguenti: a) l’importo complessivo e definitivo degli aiuti ricevuti da ciascuno dei beneficiari nell’ambito dei regimi (compreso l’esercizio fiscale in corso); b) l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso ciascun beneficiario; c) i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare l’aiuto. 4.   La Germania mantiene informata la Commissione in merito ai progressi delle misure nazionali adottate per attuare la presente decisione fino al completamento del recupero dell’aiuto concesso a norma dei regimi di cui all’. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Essa fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo agli importi degli aiuti e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
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