Art. 2

In vigore dal 20 giu 2024
1.   La Germania procede al recupero presso i beneficiari degli aiuti incompatibili concessi nel quadro dei regimi di aiuto di cui all’. 2.   L’aiuto individuale concesso nel quadro dei regimi di aiuti di cui all’ che, al momento della concessione, soddisfa le condizioni di un regolamento adottato a norma dell’ del regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio (197) o dell’ del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio (198), oppure di qualsiasi altro regime di aiuti approvato, è compatibile con il mercato interno. 3.   Le somme da recuperare sono fruttifere di interessi a decorrere dalla data in cui sono state poste a disposizione dei beneficiari fino al loro recupero. 4.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto, a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004. 5.   La Germania abolisce i regimi di aiuti incompatibili entro quattro mesi dalla data di notifica della presente decisione. I regimi fiscali modificati si applicano al più tardi a decorrere dall’esercizio fiscale successivo alla notifica della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2025:317:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo