Art. 2
In vigore dal 13 giu 2024
I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Cooperazione giudiziaria in materia penale» («gruppo COPEN») del Consiglio, designato in qualità di comitato speciale ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 4, TFUE.
La Commissione riferisce periodicamente sui progressi dei negoziati al gruppo COPEN cui trasmette quanto prima tutti i documenti negoziali.
La Commissione riferisce al Consiglio, ogni volta che quest’ultimo lo richieda, in merito allo svolgimento e all’esito dei negoziati, anche per iscritto.
Storico versioni
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