Art. 1
In vigore dal 13 giu 2024
1. La Commissione è autorizzata a partecipare ai negoziati, a nome dell’Unione, con riguardo a materie di competenza dell’Unione, quali definite dai trattati, e in relazione alle quali l’Unione ha adottato norme o prevede di adottarne nel prossimo futuro, relativi a un protocollo addizionale alla convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo.
2. I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato che figurano nell’addendum alla presente decisione. Il Consiglio può in seguito impartire direttive supplementari alla Commissione.
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