Art. 14
Adozione di relazioni e raccomandazioni
In vigore dal 12 giu 2024
Adozione di relazioni e raccomandazioni
1. Il presidente e gli altri membri della commissione di audit si adoperano per raggiungere un consenso sul contenuto delle relazioni e delle raccomandazioni. In mancanza di consenso, il contenuto è deciso a maggioranza dei membri della commissione di audit. In caso di parità di voti, il voto del presidente è decisivo. Il presidente o qualsiasi membro della commissione di audit può chiedere che si proceda a una votazione.
2. La commissione di audit invia alla Commissione le sue relazioni, comprese le raccomandazioni all'Ucraina. La Commissione comunica le raccomandazioni all'Ucraina.
3. La commissione di audit monitora costantemente l'attuazione delle raccomandazioni.
Storico versioni
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