Art. 1
In vigore dal 30 mag 2024
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di 16a riunione del comitato delle parti, istituito a norma dell’articolo 67 della convenzione, è di non opporsi all’adozione degli atti seguenti:
(1)
raccomandazione sull’attuazione della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica da parte del Liechtenstein [IC-CP (2024)1-prov];
(2)
conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative ad Andorra adottate dal comitato delle parti [IC-CP (2024)2-prov];
(3)
conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative al Belgio adottate dal comitato delle parti [IC-CP (2024)3-prov];
(4)
conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative a Malta adottate dal comitato delle parti [IC-CP (2024)4-prov]; e
(5)
conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative alla Spagna adottate dal comitato delle parti [IC-CP (2024)5-prov].
Storico versioni
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