Art. 1

Art. 1

In vigore dal 30 mag 2024
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di 16a riunione del comitato delle parti, istituito a norma dell’articolo 67 della convenzione, è di non opporsi all’adozione degli atti seguenti: (1) raccomandazione sull’attuazione della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica da parte del Liechtenstein [IC-CP (2024)1-prov]; (2) conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative ad Andorra adottate dal comitato delle parti [IC-CP (2024)2-prov]; (3) conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative al Belgio adottate dal comitato delle parti [IC-CP (2024)3-prov]; (4) conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative a Malta adottate dal comitato delle parti [IC-CP (2024)4-prov]; e (5) conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative alla Spagna adottate dal comitato delle parti [IC-CP (2024)5-prov].
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