Art. 2
In vigore dal 30 mag 2024
In assenza di una decisione del Consiglio sull’applicazione provvisoria dell’accordo modernizzato due settimane prima del termine per la notifica della rinuncia all’applicazione provvisoria, la Commissione notifica al depositario dell’accordo la rinuncia dell’Unione e dell’Euratom all’applicazione provvisoria.
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