Art. 1

In vigore dal 30 mag 2024
1.   A norma dell’articolo 36, paragrafo 7, del trattato sulla Carta dell’energia («accordo»), l’Euratom non esercita il diritto di voto in sede di Conferenza della Carta dell’energia sugli emendamenti proposti all’accordo. 2.   Gli Stati membri che sono parti contraenti dell’accordo e sono presenti alla Conferenza della Carta dell’energia esercitano il voto in modo da: a) non impedire l’adozione da parte della Conferenza degli emendamenti proposti all’accordo; b) non impedire l’approvazione delle modifiche e dei cambiamenti tecnici proposti degli allegati dell’accordo; c) non impedire l’approvazione dei cambiamenti proposti di decisioni, dichiarazioni e intese; e d) non impedire l’approvazione di una decisione relativa all’entrata in vigore e all’applicazione provvisoria degli emendamenti all’accordo e delle modifiche e dei cambiamenti tecnici dei suoi allegati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2024:1645:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo