Art. 2
In vigore dal 24 mag 2024
1. L’ non si applica ai veicoli stradali a motore con una massa massima autorizzata a pieno carico superiore ai 3 500 chilogrammi o con più di nove posti a sedere, compreso quello del conducente.
2. L’ non si applica alle seguenti categorie di veicoli stradali a motore:
a)
veicoli utilizzati esclusivamente per servizi d’emergenza;
b)
veicoli utilizzati esclusivamente per servizi di sicurezza, di protezione e di corriere;
c)
veicoli utilizzati dagli agenti di vendita e di acquisto;
d)
veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri a titolo oneroso, compresi i servizi di taxi;
e)
veicoli utilizzati per fornire servizi a titolo oneroso, compreso il noleggio o le lezioni di guida fornite da scuole guida;
f)
veicoli utilizzati per noleggio o leasing;
g)
veicoli acquistati a fine di rivendita.
Storico versioni
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