Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 mag 2024
1.   L’ non si applica ai veicoli stradali a motore con una massa massima autorizzata a pieno carico superiore ai 3 500 chilogrammi o con più di nove posti a sedere, compreso quello del conducente. 2.   L’ non si applica alle seguenti categorie di veicoli stradali a motore: a) veicoli utilizzati esclusivamente per servizi d’emergenza; b) veicoli utilizzati esclusivamente per servizi di sicurezza, di protezione e di corriere; c) veicoli utilizzati dagli agenti di vendita e di acquisto; d) veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri a titolo oneroso, compresi i servizi di taxi; e) veicoli utilizzati per fornire servizi a titolo oneroso, compreso il noleggio o le lezioni di guida fornite da scuole guida; f) veicoli utilizzati per noleggio o leasing; g) veicoli acquistati a fine di rivendita.
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