Art. 2

In vigore dal 24 mag 2024
In deroga alla presentazione tipo di cui all’allegato IV, parte B, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013, non è necessario asportare la sugna, i rognoni e il diaframma dalle carcasse di suino prima della pesatura e della classificazione, mentre il condotto uditivo esterno può essere rimosso. Per stabilire la quotazione delle carcasse di suino in maniera comparabile, il peso a caldo constatato viene: a) ridotto delle seguenti percentuali: i) 0,23 % per il diaframma; ii) per la sugna e i rognoni: — 1,90 % per le carcasse di classe S ed E; — 2,11 % per le carcasse di classe U; — 2,54 % per le carcasse di classe R; — 3,12 % per le carcasse di classe O; — 3,35 % per le carcasse di classe P; b) aumentato di 260 grammi per carcassa per entrambi i condotti uditivi esterni.
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