Art. 2
In vigore dal 24 mag 2024
In deroga alla presentazione tipo di cui all’allegato IV, parte B, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013, non è necessario asportare la sugna, i rognoni e il diaframma dalle carcasse di suino prima della pesatura e della classificazione, mentre il condotto uditivo esterno può essere rimosso. Per stabilire la quotazione delle carcasse di suino in maniera comparabile, il peso a caldo constatato viene:
a)
ridotto delle seguenti percentuali:
i)
0,23 % per il diaframma;
ii)
per la sugna e i rognoni:
—
1,90 % per le carcasse di classe S ed E;
—
2,11 % per le carcasse di classe U;
—
2,54 % per le carcasse di classe R;
—
3,12 % per le carcasse di classe O;
—
3,35 % per le carcasse di classe P;
b)
aumentato di 260 grammi per carcassa per entrambi i condotti uditivi esterni.
Storico versioni
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