Art. 1

In vigore dal 24 mag 2024
Per la valutazione delle carcasse di suino in relazione al tenore di carne magra a norma dell’allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è autorizzato in Polonia l’impiego dei metodi di classificazione seguenti: a) l’apparecchio denominato «Capteur Gras/Maigre — Sydel (CGM)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte I dell’allegato; b) l’apparecchio denominato «Ultra FOM 300» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte II dell’allegato; c) l’apparecchio denominato «IM-03» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte III dell’allegato; d) l’apparecchio denominato «Autofom III» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte IV dell’allegato; e) l’apparecchio denominato «AutoFom IV» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte V dell’allegato; f) l’apparecchio denominato «Fat-O-Meater II (FOM II)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte VI dell’allegato; g) il «metodo manuale (ZP)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte VII dell’allegato; h) l’apparecchio denominato «CSB Image-Meater 2.0» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte VIII dell’allegato; i) l’apparecchio denominato «EstiMeat Expert» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte IX dell’allegato; j) l’apparecchio denominato «EstiMeat Pro» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte X dell’allegato. Per quanto riguarda l’apparecchio «Ultra-FOM 300», di cui al primo comma, lettera b), al termine della procedura di misurazione deve essere possibile verificare sulla carcassa che l’apparecchio ha rilevato i valori delle misure X1 e X3 nel punto indicato nell’allegato, parte II, punto 3. Il marchio corrispondente nel punto di misurazione deve essere eseguito contemporaneamente alla procedura di misurazione. Il metodo manuale (ZP), di cui al primo comma, lettera g), può essere autorizzato unicamente per i macelli aventi una linea di macellazione con una capacità di non più di 40 suini l’ora.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2024:1434:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo