Art. 2
In vigore dal 21 mag 2024
1. La Commissione conduce i negoziati sulla base delle direttive di negoziato riportate nell’addendum della presente decisione. Tali direttive sono rivedute e ulteriormente messe a punto, ove opportuno, in base all’andamento dei negoziati.
2. I negoziati saranno condotti in stretta consultazione con il gruppo «Questioni fiscali» del Consiglio, designato in qualità di comitato speciale ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
3. La Commissione riferisce al comitato speciale e lo consulta periodicamente. La Commissione riferisce al Consiglio, ogni volta che quest’ultimo lo richieda, in merito allo svolgimento e all’esito dei negoziati, anche per iscritto.
Storico versioni
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