Art. 1

In vigore dal 21 mag 2024
La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati, a nome dell’Unione, al fine di modificare gli accordi relativi allo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale fra l’Unione europea e, rispettivamente, la Confederazione svizzera, il Principato del Liechtenstein, il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino.
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