Art. 3
In vigore dal 21 mag 2024
In considerazione dell'evoluzione delle esigenze delle forze armate ucraine e al fine di massimizzare il valore aggiunto dell'Unione, l'assegnazione degli importi ricevuti tra le misure di assistenza è determinata e revisionata periodicamente dal comitato dello strumento istituito all’articolo 11 della decisione (PESC) 2021/509 conformemente a un orientamento strategico ad hoc fornito dal comitato politico e di sicurezza conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, di tale decisione. Si applicano le norme stabilite all'articolo 5, paragrafo 5, nonché all’articolo 11, paragrafi 8 e 14, di tale decisione. In considerazione di circostanze specifiche, non si applica la seconda frase dell’articolo 5, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2021/509.
Storico versioni
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