Art. 2
In vigore dal 21 mag 2024
I costi amministrativi relativi alla gestione degli importi sono coperti dagli importi stessi. Gli stanziamenti corrispondenti alle entrate provenienti da tale contributo finanziario specifico sono aperti una volta ricevuti i pagamenti e sono riportati di diritto. Essi sono versati su appositi conti bancari e sono destinati all'esecuzione delle spese la cui amministrazione è stata affidata allo strumento europeo per la pace.
Il sostegno militare a titolo dell’EPF è effettuata conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme di esecuzione dell'EPF.
Storico versioni
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