Art. 1

In vigore dal 14 mag 2024
La decisione (PESC) 2023/1532 è così modificata: 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Decisione (PESC) 2023/1532 del Consiglio, del 20 luglio 2023, concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso» ; 2) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone fisiche elencate nell’allegato che: a) sono responsabili del programma missilistico o di UAV iraniano ovvero lo sostengono o vi partecipano; b) forniscono o vendono UAV o missili iraniani o tecnologie connesse o sono altrimenti implicati nel trasferimento degli stessi: i) alla Russia a sostegno della guerra di aggressione che conduce nei confronti dell’Ucraina; ii) a gruppi ed entità armati che minano la pace e la sicurezza nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso; iii) a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscono in violazione della risoluzione 2216 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; o c) sono associate alle persone fisiche di cui alla lettera a) o b), o alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi di cui all’articolo 3, paragrafo 1. »; 3) all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a o posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell’allegato che: a) sono responsabili del programma missilistico o di UAV iraniano ovvero lo sostengono o vi partecipano; b) forniscono o vendono UAV o missili iraniani o tecnologie correlate o o sono altrimenti implicati nel trasferimento degli stessi: i) alla Russia a sostegno della guerra di aggressione che conduce nei confronti dell’Ucraina; ii) a gruppi ed entità armati che minano la pace e la sicurezza nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso; iii) a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscono in violazione della risoluzione 2216 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; o c) sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alla lettera a) o b).».
Storico versioni

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