Art. 1
In vigore dal 14 mag 2024
La decisione (PESC) 2023/1532 è così modificata:
1)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Decisione (PESC) 2023/1532 del Consiglio, del 20 luglio 2023, concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso»
;
2)
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone fisiche elencate nell’allegato che:
a)
sono responsabili del programma missilistico o di UAV iraniano ovvero lo sostengono o vi partecipano;
b)
forniscono o vendono UAV o missili iraniani o tecnologie connesse o sono altrimenti implicati nel trasferimento degli stessi:
i)
alla Russia a sostegno della guerra di aggressione che conduce nei confronti dell’Ucraina;
ii)
a gruppi ed entità armati che minano la pace e la sicurezza nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso;
iii)
a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscono in violazione della risoluzione 2216 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; o
c)
sono associate alle persone fisiche di cui alla lettera a) o b), o alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi di cui all’articolo 3, paragrafo 1.
»;
3)
all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a o posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell’allegato che:
a)
sono responsabili del programma missilistico o di UAV iraniano ovvero lo sostengono o vi partecipano;
b)
forniscono o vendono UAV o missili iraniani o tecnologie correlate o o sono altrimenti implicati nel trasferimento degli stessi:
i)
alla Russia a sostegno della guerra di aggressione che conduce nei confronti dell’Ucraina;
ii)
a gruppi ed entità armati che minano la pace e la sicurezza nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso;
iii)
a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscono in violazione della risoluzione 2216 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; o
c)
sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alla lettera a) o b).».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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