Art. 8

In vigore dal 12 apr 2024
1.   Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente decisione nel corso dell’anno precedente, comprensiva della valutazione dell’attuazione. Tale relazione: a) esamina i progressi compiuti nell’attuazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione; b) valuta la situazione e le prospettive economiche dell’Egitto, nonché i progressi compiuti nell’attuazione delle misure di politica di cui all’, paragrafo 1; c) indica il collegamento tra le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie del protocollo d’intesa, i risultati economici e di bilancio dell’Egitto e le decisioni della Commissione di versare le rate dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. 2.   Entro due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all’, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, che analizza i risultati e l’efficienza dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione completata e in quale misura essa abbia contribuito agli obiettivi dell’assistenza.
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