Art. 5
In vigore dal 5 apr 2024
1. Entro quattro mesi dalla notifica della presente decisione, la Cechia trasmette alla Commissione le informazioni seguenti:
—
un elenco completo delle grandi imprese beneficiarie che hanno ricevuto aiuti nell’ambito dei due regimi di cui all’;
—
l’importo totale (capitale e interessi) da recuperare presso le grandi imprese beneficiarie;
—
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
—
i documenti attestanti che alle grandi imprese beneficiarie è stato ordinato di rimborsare gli aiuti.
2. La Cechia tiene informata la Commissione in merito ai progressi delle misure nazionali adottate per attuare la presente decisione, fino al completo recupero degli aiuti di cui all’. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Essa fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo agli importi degli aiuti e degli interessi già recuperati presso le grandi imprese beneficiarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2024:2474:oj#art-5