Art. 3

In vigore dal 5 apr 2024
1.   La Cechia recupera gli aiuti incompatibili di cui all’ presso le grandi imprese beneficiarie. 2.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi decorrenti dalla data in cui le stesse sono state poste a disposizione delle grandi imprese beneficiarie fino alla data del loro effettivo recupero. 3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 271/2008 (76).
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