Art. 3
In vigore dal 25 mar 2024
Conformemente alla procedura descritta nell’allegato della presente decisione, alla Commissione è conferito il potere di approvare, a nome dell’Unione, le modifiche dell’accordo adottate dalla commissione mista istituita dall’articolo 8 dell’accordo stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2024:1012:oj#art-3