Art. 3

Art. 3

In vigore dal 25 mar 2024
Conformemente alla procedura descritta nell’allegato della presente decisione, alla Commissione è conferito il potere di approvare, a nome dell’Unione, le modifiche dell’accordo adottate dalla commissione mista istituita dall’articolo 8 dell’accordo stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2024:1012:oj#art-3