Art. 4
In vigore dal 18 mar 2024
Ai fini dell’articolo 33.11, paragrafo 6, dell’accordo, sono approvate dalla Commissione a nome dell’Unione, previa consultazione del comitato della politica commerciale:
a)
le modifiche delle appendici dell’accordo sul commercio del vino di cui all’allegato V dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (4), firmato, il 18 novembre 2002 («accordo di associazione»), quale integrato nell’accordo;
b)
le modifiche delle appendici dell’accordo sul commercio di bevande alcoliche e aromatizzate di cui all’allegato VI dell’accordo di associazione, quale integrato nell’accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2024:3016:oj#art-4