Art. 4

Art. 4

In vigore dal 18 mar 2024
Ai fini dell’articolo 33.11, paragrafo 6, dell’accordo, sono approvate dalla Commissione a nome dell’Unione, previa consultazione del comitato della politica commerciale: a) le modifiche delle appendici dell’accordo sul commercio del vino di cui all’allegato V dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (4), firmato, il 18 novembre 2002 («accordo di associazione»), quale integrato nell’accordo; b) le modifiche delle appendici dell’accordo sul commercio di bevande alcoliche e aromatizzate di cui all’allegato VI dell’accordo di associazione, quale integrato nell’accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2024:3016:oj#art-4