Art. 5

In vigore dal 13 mar 2024
1.   La Repubblica francese è autorizzata a negoziare modifiche dell’accordo, secondo la procedura di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, a condizione che tali modifiche siano richieste al fine di adeguare l’accordo alle future modifiche del diritto dell’Unione, in particolare alle modifiche del regolamento (UE) 2016/796 e delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 e a condizione anche che tali modifiche siano necessarie per garantire l’applicazione integrale, corretta e tempestiva del diritto dell’Unione alla parte del collegamento fisso sotto la Manica sottoposta alla giurisdizione francese. 2.   La Repubblica francese è inoltre autorizzata a negoziare ulteriori modifiche dell’accordo, secondo la procedura sdi cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, affinché l’accordo soddisfi le condizioni previste all’ della decisione (UE) 2020/1531. 3.   La Repubblica francese informa regolarmente la Commissione di eventuali negoziati con il Regno Unito in merito a modifiche dell’accordo e, se del caso, invita la Commissione a parteciparvi in qualità di osservatore. La Repubblica francese presenta alla Commissione le modifiche previste corredate di una nota esplicativa. La Commissione ne informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio. La Repubblica francese fornisce eventuali informazioni supplementari richieste dalla Commissione in merito alle modifiche previste. 4.   Entro tre mesi dalla presentazione alla Commissione della modifica prevista e della nota esplicativa di accompagnamento, la Commissione adotta una decisione in merito al rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo 1 del presente articolo e all’. Se decide che le condizioni sono rispettate, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell’adozione di tale decisione e la Repubblica francese può procedere alla modifica dell’accordo. Una copia dell’accordo modificato è fornita alla Commissione entro un mese dall’entrata in vigore della modifica oppure, qualora la modifica debba essere applicata in via provvisoria, entro un mese dalla data di inizio della sua applicazione provvisoria.
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