Art. 2
In vigore dal 13 mar 2024
Per quanto riguarda la parte del collegamento fisso sotto la Manica sottoposta alla giurisdizione della Repubblica francese, l’accordo deve soddisfare le condizioni seguenti:
a)
l’accordo deve essere compatibile sotto ogni aspetto con il diritto dell’Unione. Deve essere garantita l’osservanza dei principi del primato e, se del caso, dell’efficacia diretta del diritto dell’Unione;
b)
eventuali controversie tra la Repubblica francese e il Regno Unito in merito all’applicazione dell’accordo non devono essere sottoposte al collegio arbitrale istituito a norma dell’articolo 19 del trattato di Canterbury o ad altra modalità di risoluzione delle controversie giuridicamente vincolante;
c)
la Repubblica francese mantiene il diritto di sospendere o denunciare unilateralmente l’accordo, al fine di garantire l’applicazione integrale, corretta e tempestiva del diritto dell’Unione alla parte del collegamento fisso sotto la Manica sottoposta alla giurisdizione francese;
d)
l’accordo deve prevedere un meccanismo per la sua modifica, in modo che possa essere adattato alle modifiche del diritto dell’Unione;
e)
devono essere garantiti l’indipendenza e i poteri rispettivi conferiti dal diritto dell’Unione all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e all’EPSF in quanto autorità nazionale preposta alla sicurezza ai sensi della direttiva (UE) 2016/798 e in particolare:
—
gli atti dell’ORR devono essere riconosciuti ai fini dell’accordo esclusivamente nelle materie in cui è stato precedentemente concluso un accordo a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8);
—
l’equivalenza degli atti dell’ORR deve essere riconosciuta solo se prevista dalla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF); e
—
per quanto riguarda le questioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo, i compiti e le competenze della commissione intergovernativa e dell’autorità preposta alla sicurezza istituite dal trattato di Canterbury non pregiudicano l’autonomia decisionale dell’EPSF, conformemente al diritto dell’Unione.
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