Art. 2
In vigore dal 12 mar 2024
I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Associazione europea di libero scambio» (EFTA), che agisce da comitato speciale in conformità dell’articolo 218, paragrafo 4, TFUE, e sulla base delle direttive di cui all’addendum della presente decisione.
Storico versioni
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