Art. 1

In vigore dal 12 mar 2024
1.   La Commissione è autorizzata ad avviare i negoziati, a nome dell’Unione, per un vasto complesso di misure relative alle relazioni bilaterali con la Confederazione svizzera, che comprende: — disposizioni istituzionali negli accordi bilaterali e, ove necessario, specifici adeguamenti di tali accordi; — un accordo sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell’Unione; — un meccanismo giuridicamente vincolante che consenta contributi finanziari concordati ed equi della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali tra le regioni; — disposizioni sul contributo finanziario della Svizzera per il suo accesso a taluni sistemi informativi dell’Unione e per il relativo uso. 2.   I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell’addendum della presente decisione.
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