Art. 2

In vigore dal 26 feb 2024
La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027. Tuttavia, qualora il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, stabilisca disposizioni generali modificate relative alle agevolazioni fiscali applicabili all’energia elettrica erogata da impianti di terra, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno dell’entrata in vigore di tali disposizioni.
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