Art. 1
In vigore dal 26 feb 2024
Si autorizza la Svezia ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in un porto («energia elettrica erogata da impianti di terra»), diverse dalle imbarcazioni private da diporto, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.
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