Art. 5

In vigore dal 16 feb 2024
1)   Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Romania deve trasmettere le seguenti informazioni: a) l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario; b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione e c) i documenti attestanti che al beneficiario è stata richiesta la restituzione dell’aiuto. 2)   La Romania informerà la Commissione dell’andamento delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al recupero integrale dell’aiuto di cui all’. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Essa fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo degli aiuti e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.
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