Art. 3
In vigore dal 16 feb 2024
1) La Romania procede al recupero dell’aiuto incompatibile di cui all’ presso il beneficiario.
2) Le somme da recuperare comprendono gli interessi, che decorrono dalla data in cui l’aiuto è diventato illegale, il 22 aprile 2021, fino alla data del loro effettivo recupero.
3) Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto conformemente al capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (19) e del regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (20)che modifica tale regolamento.
4) La Romania annulla tutti i pagamenti in essere dell’aiuto di cui all’ con effetto alla data di notificazione della presente decisione.
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