Art. 2
In vigore dal 9 feb 2024
Alla luce dell’andamento della quattordicesima riunione della conferenza delle parti o laddove nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate dopo l’adozione della presente decisione possano incidere sulla posizione di cui all’, tale posizione può essere precisata in riunioni di coordinamento in loco, senza ulteriore decisione da parte del Consiglio.
Storico versioni
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