Art. 1
In vigore dal 9 feb 2024
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella quattordicesima riunione della conferenza delle parti è la seguente:
a)
approvare l’inclusione delle seguenti specie e sottospecie nell’allegato I della convenzione:
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Lynx lynx balcanicus,
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Pelecanus thagus,
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Pluvianellus socialis,
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la popolazione dell’Africa australe di Gypaetus barbatus meridionalis,
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la popolazione del Mar Mediterraneo di Aetomylaeus bovinus,
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la popolazione del Mar Mediterraneo di Rhinoptera marginata,
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la popolazione del Baltico centrale di Phocoena phocoena,
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Tursiops truncatus gephyreus,
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la popolazione del Mar Mediterraneo di Glaucostegus cemiculus;
b)
approvare l’inclusione della specie Carcharias taurus nell’allegato I della convenzione qualora non sia entrata in vigore alcuna modifica del diritto dell’Unione per quanto riguarda il livello di protezione di tale specie prima della scadenza del termine di 90 giorni di cui all’articolo XI, paragrafo 6, della convenzione, la Commissione, a nome dell’Unione, formula una riserva ai sensi dell’articolo XI, paragrafo 6, della convenzione in merito all’inclusione di tale specie nell’allegato I della convenzione;
c)
approvare l’inclusione delle seguenti specie nell’allegato II della convenzione:
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Lynx lynx,
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Felis manul,
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Lama guanicoe,
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Tursiops truncatus gephyreus,
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Pelecanus thagu,s
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Carcharias taurus,
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Glaucostegus cemiculu,s
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Aetomylaeus bovinus,
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Rhinoptera marginata,
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Brachyplatystoma rousseauxii,
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Brachyplatystoma vaillantii.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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